ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

L'anno duemilanove, il giorno 9 del mese di Marzo presso i locali siti in Termoli (CB) alla Via degli Aceri n.13, gentilmente messi a disposizione dal sig. CANNARSA Basso, sono riuniti i sigg.: 1. CANNARSA Rocco, nato a Termoli il 24/02/1939, residente in Termoli (Cb) alla Via Vanoni n.13; C.F.: CNNRCC39B24L113E 2. FLORIO Antonio, nato a Termoli il 04/12/1969, residente in Petacciato (Cb) in C/da Marozza n.9; C.F.: FLRNTN69T04L113I 3. GIANNATTASIO Giuseppe, nato a Foggia il 29/01/1973, residente in Termoli (Cb) alla Via delle Magnolie n.22; C.F.: GNNGPP73A29D643P 4. DE LENA Gianluca , nato a Termoli il 07/08/1975, residente in San Giacomo Degli Schiavoni (Cb) in C/da Croce s.n.; C.F.: DLNGLC75M07L113W 5. IAMMARRONE Michele, nato a Ingolstadt (Germania) il 11/10/1968, residente in Termoli (Cb) alla Via Perugia n.70; C.F.: MMRMHL68R11Z112L 6. CANNARSA Basso nato a Termoli il 07/12/1973, residente in Termoli (Cb) alla Via Degli Aceri n.13; C.F.: CNNBSS73T07L113J I presenti, nel dichiarare di essere tutti maggiorenni e cittadini comunitari, con questo verbale fanno risultare quanto appresso: Art. 1 - E' costituita tra i presenti una Associazione Culturale Musicale denominata “PUNTO DI VALORE”. Art. 2 - L'Associazione ha sede in Termoli alla Via Vanoni n.13 presso la residenza del sig. CANNARSA Rocco e in seconda sede in San Giacomo Degli Schiavoni in C/da Croce s.n. Art. 3 - L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, e si prefigge di: a) Promuovere, partecipare e incentivare attività culturali, didattiche e ricreative, soprattutto nell’ambito delle arti e della musica, anche mediante l’organizzazione di stage, corsi, convegni, concerti, studi e incontri di interesse nazionale ed internazionale. b) Promuovere ed incentivare la conoscenza delle arti sia nell’ambito degli appartenenti all’Associazione, sia tra coloro che a qualsiasi titolo intendano avvicinarsi al mondo artistico. c) Organizzare attività e occasioni di divulgazione delle arti in genere, anche avvalendosi della collaborazione o del patrocinio di Enti nazionali e internazionali, pubblici e privati. d) Scrivere, eseguire e interpretare brani musicali, sia per conto proprio, sia in occasione delle manifestazioni di cui sopra, anche avvalendosi della collaborazione di artisti non iscritti all’Associazione. Art. 4 - L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà esserne deliberato lo scioglimento a norma di Legge e dello Statuto allegato. Art. 5 - L'Associazione è regolata, oltre che dal presente atto e dall' allegato statuto, dalle disposizioni di Legge in materia di enti non commerciali, con riferimento preciso alla L.398/91 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 - A comporre il Consiglio Direttivo per i primi cinque esercizi vengono nominati per acclamazione: CANNARSA Rocco, DE LENA Gianluca e FLORIO Antonio, i quali accettano e, nel ringraziare per la fiducia accordata, nominano a norma di Legge il sig. CANNARSA Rocco primo presidente dell'Associazione, delegandolo a compiere tutti gli atti e le formalità previste dalla Legge. Letto, confermato e sottoscritto. I presenti.S T A T U T O Associazione Culturale Musicale “PUNTO DI VALORE” Art. 1 - E' costituita tra i presenti una Associazione Culturale Musicale “PUNTO DI VALORE”. Art. 2 - L'Associazione ha sede in Termoli alla Via Vanoni n.13 presso la residenza del sig. CANNARSA Rocco e in seconda sede in San Giacomo Degli Schiavoni in C/da Croce s.n. Art. 3 - L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, e si prefigge di: a) Promuovere, partecipare e incentivare attività culturali, didattiche e ricreative, soprattutto nell’ambito delle arti e della musica, anche mediante l’organizzazione di stage, corsi, convegni, concerti, studi e incontri di interesse nazionale ed internazionale; b) Promuovere ed incentivare la conoscenza delle arti sia nell’ambito degli appartenenti all’Associazione, sia tra coloro che a qualsiasi titolo intendano avvicinarsi al mondo artistico; c) Organizzare attività e occasioni di divulgazione delle arti in genere, anche avvalendosi della collaborazione o del patrocinio di Enti nazionali e internazionali, pubblici e privati; d) Scrivere, eseguire e interpretare brani musicali, sia per conto proprio, sia in occasione delle manifestazioni di cui sopra, anche avvalendosi della collaborazione di artisti non iscritti all’Associazione E' fatto assoluto divieto di compiere attività non previste nel presente articolo. Art. 4 - L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà esserne deliberato lo scioglimento a norma di Legge e dello Statuto. Gli esercizi sociali dureranno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio ha durata dal 9 Marzo 2009 al 31 dicembre 2009. Art. 5 - L'Associazione è regolata, oltre che dal presente statuto e dall' allegato atto costitutivo, dalle disposizioni di Legge in materia di enti non commerciali, con riferimento preciso alla L.398/91 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 - I soci si distinguono in : FONDATORI - SOSTENITORI - ORDINARI a) soci fondatori sono quelli che risultano firmatari del presente atto; b) soci sostenitori sono quelli che parteciperanno con aiuti economici e liberalità alla vita sociale; c) soci ordinari sono quelli che si iscriveranno successivamente all'Associazione. E' assolutamente esclusa la presenza di soci temporanei o a tempo determinato. Art. 7 - Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre: a) effettuare domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo predisposto dall'Associazione, dichiarando di accettare incondizionatamente il presente statuto e tutte le norme regolamentari che saranno state emanate nel contempo. b) per i minori occorrerà un certificato attestante l'esercente la potestà, con allegata dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte degli esercenti la potestà stessa. Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande ed assunte le eventuali informazioni del caso, prenderà le opportune determinazioni, comunicando al socio solo l'assenso o il diniego all'iscrizione, senza dover rendere conto dei motivi del deliberato. Art. 8 - I soci dimissionari sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata A/R da inviarsi entro tre mesi dal termine di ciascun esercizio sociale. Fino al 31.12 dell'esercizio in corso all'atto della suddetta comunicazione, i soci dimissionari sono comunque tenuti all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti emanati. Art. 9 - L'iscrizione al libro soci dà diritto al socio di accedere a tutte le attività dell'Associazione. Art. 10 - Il Consiglio Direttivo potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, all'irrogazione di: - sospensione temporanea; - radiazione definitiva nei confronti dei soci che: a) si rendano responsabili di danneggiamenti al patrimonio sociale e/o all'immagine dell'Associazione; b) non rispettino il presente statuto e/o i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo. Art. 11 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) da contributi e liberalità ricevute da enti pubblici e privati, o da semplici sostenitori; b) da beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti; c) da eventuali avanzi di amministrazione e/o residui di esercizi precedenti. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre un rendiconto economico e patrimoniale, da sottoporre entro lo stesso termine all'assemblea dei soci. Entro la stessa data il Consiglio Direttivo è tenuto a sottoporre all'assemblea dei soci il bilancio preventivo per l'anno in corso. Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo dovranno rimanere esposti in bacheca presso la sede sociale fino all'approvazione di quelli successivi.Art. 12 - E' fatto assoluto ed espresso divieto, anche in modo indiretto, di distribuzione agli associati di avanzi, residui di gestione, riserve o capitale di competenza dell'Associazione. Tutti gli eventuali avanzi o residui derivanti dalle attività sociali dovranno essere obbligatoriamente accantonati e destinati al raggiungimento dell'oggetto sociale. Art. 13 - Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei soci / il Consiglio Direttivo / il Presidente Art. 14 - L'Assemblea dei soci sarà convocata almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto. La convocazione sarà fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo su propria iniziativa o su espressa richiesta di almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dei soci delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sull'indirizzo generale dell'Associazione, sulla nomina di componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello statuto e su quant'altro demandato dalle Leggi vigenti. L'assemblea è presieduta di diritto dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina un segretario. In assenza del Presidente in carica, l'assemblea elegge un proprio membro quale Presidente dell'assemblea. In prima convocazione le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. La seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno della prima. In deroga a quanto sopra, per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di tutte le assemblee viene redatto verbale su apposito registro, e controfirmato dal Presidente, dal segretario e da due soci intervenuti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro che siano maggiorenni e iscritti al libro soci. Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri scelti liberamente dall'Assemblea dei soci tra gli aventi diritto al voto. Il Consiglio dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il quale a sua volta attribuisce gli incarichi che riterrà più opportuni. In caso di dimissioni di tutti i consiglieri, il Presidente rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione, e comunque fino alla data dell'Assemblea che dovrà essere convocata con la massima urgenza entro 10 gg. dalle dimissioni. La convocazione del consiglio è fatta dal Presidente o da tre consiglieri almeno 5 gg. prima della data fissata. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Ai Consiglieri può essere riconosciuto dall'Assemblea un rimborso spese per le funzioni svolte. Art. 16 - Al Presidente del Consiglio direttivo spettano la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. In assenza del Presidente, o su sua delega scritta, il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente. Inoltre il Presidente potrà delegare terzi o associati ad effettuare operazioni o formalità, impegnando direttamente l’Associazione. redigere una relazione in sede di presentazione del bilancio consuntivo. Art. 17 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con le modalità previste dall'art.15 del presente Statuto. L'assemblea delibererà, inoltre, la nomina di uno o più liquidatori, i quali avranno obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad una altra avente medesime finalità, o comunque per scopi di pubblica utilità, sentito il parere dell'organo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, L.662/96, e successive modificazioni e/o integrazioni. Art. 18 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle altre Leggi vigenti in materia. Il presente statuto viene letto, confermato e sottoscritto in Termoli il 9 Marzo 2009. I presenti